Bonus 75% barriere architettoniche per Porte e Finestre : come funziona?

Post in aggiornamento dopo il decreto ministeriale del 28 dicembre 2023 .

Il Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989 ha rappresentato un'opportunità incredibile per rendere gli edifici accessibili ed ottenere un significativo risparmio

Rispettando i requisiti previsti dal decreto è stato infatti possibile abbattere le barriere architettoniche e recuperare il 75% delle spese per tutta una serie di interventi tra i quali la sostituzione delle porte interne e delle finestre. Questo decreto in realtà risale al 1989 ma è stato rivalutato e messo sotto i riflettori da parte di molte aziende produttrici solo nel 2023... perchè?

MOTIVI DI INTERESSE PER IL BONUS 75% :

I motivi sono stati molteplici e sono differenti a seconda che si tratti di porte interne o finestre e questo articolo si propone di fare un po' di chiarezza tra le numerose notizie, annunci, pubblicità ed interpretazioni spesso accattivanti ma spesso purtroppo anche contradditori e fuorvianti. Il motivo per cui oggi ne parliamo al passato è che il 28 dicembre del 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge che, al fine di salvaguardare i reali diritti delle persone con disabilità, ha fortemente limitato e sta cercando di regolamentarne l'applicazione pertanto siamo ancora in fase di aggiornamento ed attendiamo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale per la definizione delle ultime linee guida.Quanto scritto sotto resta invece  valido per i lavori già confermati e ufficializzati con il versamento dell'acconto entro il 31 dicembre 2023 mentre dal 1 gennaio 2024 le regole saranno diverse e sarà nostra cura matenervi informati sulle nuove direttive.

Uno dei motivi per cui il bonus 75% è stato molto pubblicizzato in questi mesi nasce dal fatto che si tratta dell'unico bonus dove ancora è possibile praticare l'opzione dello "sconto in fattura" o attuare la "cessione del credito", infatti con l'ultimo decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023 il bonus dedicato all'abbattimento delle barriere architettoniche il governo si propone di agevolare quegli interventi che solitamente sono dedicati a persone, siano essi familiari e non, portatori di disabilità per rendere vivibile, accessibile e più agevole la propria casa con un occhio di riguardo per chi non ha sufficiente capienza fiscale e chi per necessità deve provvedere all'abbattimento delle barriere architettoniche nella propria abitazione.

Ma il bonus 75% è incredibilmente conveniente anche se si decidesse per il rimborso tramite ires o irpef perché è recuperabile in sole 5 quote annuali anziché in 10 anni come previsti dagli altri bonus ( ecobonus e bonus casa ) che prevedono peraltro una percentuale di rimborso del 50%.

Altra cosa molto importante è che il bonus 75% si può ottenere anche per lavori da eseguirsi in edilizia libera!!! Le porte interne ad esempio in edilizia libera non godono di alcun beneficio fiscale, mentre con il Bonus 75% la loro sostituzione diventa una occasione imperdibile!!!

MODALITA' PER OTTENERE IL BONUS

Quindi ricapitolando chi sostituisce le finestre o le porte per abbattere una barriera architettonica come ad esempio una soglia o un gradino molto alto e difficile da sormontare o una maniglia particolarmente alta e difficile da impugnare per una persona seduta su sedia o rotelle o da manovrare per persona con difficoltà motorie) e chi sostituisce le porte interne o le porte di ingresso rendendo piu agevoli i passaggi, modificando il tipo di apertura o allargando le aperture e abbassando le maniglie ad una altezze specifiche contenute nella normativa, può usufruire del 75% di bonus recuperando il 75% della spesa con 3 modalità:


  • Può’ richiedere l’opzione dello sconto in fattura.

Per ottenerlo il fornitore di porte o di finestre deve essere d’accordo e deve avere una sufficiente capienza per poterla sostenere oppure deve avere un compratore che acquisterà questo credito. Questa opzione regolamentata dal decreto legislativo DL. 34/2020 art. 121 comma 1-ter DL 34/2020 art. 121 comma 1-ter comporta di doversi però attenere a prezzi prestabiliti e ritenuti congrui dal preziario DEI per le porte interne e dall’allegato I del D.M. che stabilisce un importo al mq. variabile per fasce climatiche per i serramenti esterni e di un prezzo specifico per le porte interne.


  • Può optare per la cessione del credito

Il compratore può infatti acquistare in proprio le porte facendosi fare ad esempio uno sconto sulla fornitura e può successivamente monetizzare il suo credito pari al 75% dell’importo speso cedendolo alla propria banca o ad un istituto di credito che lo acquisti.


  • Puo ottenere il rimborso del 75% in 5 quote annuali tramite la dichiarazione Ires o Irpef o detraendolo dalle imposte dovute.

Con questa modalità non ci sono massimali di prezzo per il tipo di serramento scelto o di porta purchè globalmente rientri nella spesa massima consentita e si attenga ai requisiti del decreto 236 del 14 giugno 1989. La somma verrà riaccreditata ogni anno, oppure utilizzata come credito di imposta al momento del versamento delle tasse.


SPESA MASSIMA CONSENTITA PER IL BONUS 75% :

La spesa massima consentita globalmente per ogni tipo di intervento è differente in base ai lavori da eseguirsi, infatti sulla propria singola unità immobiliare la spesa massima consentita è di 50.000 euro mentre per i lavori su parti comuni del condominio la spesa massima dovrà essere calcolata sommando per ogni unità e fino ad 8 unità Euro 40.000 oltre le 8 unità Euro 30.000.


QUALI SONO I REQUISITI PER ACCEDERE AL BONUS 75% PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE?

Come abbiamo anticipato gli interventi sono da realizzarsi in edilizia libera su edifici esistenti, non di nuova costruzione e non già in fase di ristrutturazione ( con cila o scia gia aperta) questo perché il decreto ministeriale detta già le linee guida a cui attenersi secondo il criterio della visitabilità e dell’abbattimento delle barriere che diventa obbligatoria negli appartamenti costruiti o ristrutturati a partire dal 1989.

Questo non significa che non si possa aprire una manutenzione straordinaria ma se una cila o una scia dovrà aprirsi per il bonus 75% , dovrà essere finalizzata solo all’ abbattimento delle barriere architettoniche , come ad esempio la costruzione di una rampa esterna o l’abbattimento di gradini o l’accessibilità di un bagno o l’allargamento di vani di passaggio e di porte.

Se invece abbiamo una manutenzione straordinaria in corso con Cila antecedente già aperta o abbiamo una ristrutturazione generica in corso con SCIA antecedente già aperta non è possibile richiedere il bonus 75%.

Segnaliamo anche che grazie ad un chiarimento dell’agenzia delle entrate di Aosta circolare 17/E del 2023 anche chi non è portatore di disabilità e non ha parenti o familiari disabili può abbattere le barriere nella propria singola abitazione ed usufruire del bonus del 75%. I lavori agevolabili in realtà sono molti, riguardano gli ascensori, le scale le tipologie di pavimenti, l’accessibilità ai servizi etcc. ma quello che vogliamo approfondire in questo editoriale è il bonus 75% applicabile alle porte interne.


QUALE ALIQUOTA IVA SI APPLICA PER IL BONUS 75% ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE?

L'agevolazione Iva al 4% è una agevolazione riservata alle persone con disabilità o ai loro familiari che hanno la persona disabile a proprio carico. Tuttavia, per l'abbattimento delle barriere architettoniche l'iva al 4% è una agevolazione che si estende anche a persone non necessariamente disabili, ma si determina solo ed esclusivamente nell'ambito di un contratto di appalto finalizzato all'eleiminazione delle barriere architettoniche, non però al "contratto d'opera" o al contratto di vendita tipo commerciale. L'intervento di Eliminazione delle barriere architettoniche può essere eseguito sia in manutenzione ordinaria sia straordinaria con i requisiti di cui sopra. Per tutti gli altri interventi o per quegli interventi che non vengono eseguiti con contratto di appalto specifico, per soggetti privati che devono eseguire i lavori sulla propria unità abitativa si prevede l'applicazione dell'iva secondo la normativa vigente in base al tipo di lavori, pertanto in caso di porte o finestre dove sono presenti i cosidetti "beni significativi" l'iva gode nella maggior parte dei casi del regime agevolato misto 10% e 22% . Per ulteriori approfondimenti sulle certificazioni occorrenti per l'agevolazione al 4% ti invitiamo a scaricare la guida dedicata alle agevolazioni per persone con disabilità dell'ADE alla fine di questo articolo.


PORTE INTERNE: I REQUISITI

In linea generale le porte da interni devono avere:

  • Una larghezza del vano di passaggio, ad anta aperta a 90°, di almeno 75 cm, misurando dal piano dell’anta aperta al montante del telaio lato battuta (N.B. : per alcune regioni, come la Toscana e il Molise, questa larghezza ci risulta essere richiesta di 80 cm). Per i portoni blindati: larghezza di almeno 80 cm (N.B. : 90 cm per Toscana e Molise).


  • Le ante non devono avere vetri che arrivino a meno di 40 cm da terra. Ad esempio: un modello 1TV non può essere scelto, mentre un modello 1B1V ha le caratteristiche adeguate alla normativa.


  • Ogni anta non deve essere più larga di 120 cm.


  • Le principali versioni che possono essere scelte per il bonus barriere sono: a battente e scorrevole. Altre tipologie particolari (a libro, Mix, rototraslante, salvaspazio, ecc…) dovranno essere valutate dall’asseveratore, in base agli spazi in cui vengono montate le porte. Tipologie a ritorno automatico (tipo a ventola, o le così dette tipologie a saloon) non possono essere scelte per l’abbattimento delle barriere architettoniche;


  • Lo sforzo richiesto per movimentare l’anta, dopo l’installazione, non deve superare gli 8 kg. Per questo punto possiamo dirvi che, se montate in situazioni ottimali (muri dritti e a piombo, ecc…), gli sforzi di movimentazione da noi misurati per tutte le porte della nostra gamma, in tutte le versioni utili per il “bonus barriere”, sono risultati inferiori agli 8 kg.


  • Un’altezza della maniglia da terra compresa tra 95 e 85 cm. Per questo punto specifico, la Garofoli e la Gidea hanno individuato un’altezza di riferimento per tutti gli ordini legati a questo bonus: la misura indicata in ordine dovrà essere 92 cm. Questo perché, la misura indicata nella norma, va verificata dalla parte alta della maniglia fino a terra (quindi dobbiamo considerare i 2,5 cm circa dell’ingombro della maniglia e gli 0,5 cm circa di “aria” sotto l’anta della porta, per rientrare nella misura dei 95 cm). Per la Lombardia e per il Molise ci risulta che la normativa sia più stringente (altezza maniglia richiesta a 90 cm da terra): per questo, per tali regioni abbiamo individuato una misura specifica ordinabile. La misura è di 87 cm da terra (come già spiegato, se a questa altezza aggiungiamo l’ingombro della maniglia e gli 0,5 cm dello spazio sotto l’anta, otteniamo un’altezza della maniglia da terra di 90 cm).


SERRAMENTI ESTERNI: I REQUISITI


Le porte, le finestre e le portefinestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.

I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione.


  • 1. Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno. (rif. art. 4.1.3)


  • 2. L’altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130, preferibile 115. (rif. art. 8.1.3)


  • 3. Per consentire alla persona la visuale anche all’esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm di altezza dal calpestio, con l’avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l’intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. (rif. art. 8.1.3)


  • 4. Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente sagomato e protetto per non causare infortuni. (rif. art. 8.1.3)


  • 5. Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a kg 8. (rif. art. 8.1.3)


COME OTTENERE LA DETRAZIONE 75% : GLI ADEMPIMENTI


Per poter accedere al bonus 75% occorre dimostrare che l'intervento da eseguirsi sia finalizzato all'eliminazione o superamento delle barriere, per questo motivo e necessaria l'asseverazione di un tecnico abilitato che fornisca tutta la documentazione necessaria sia prima sia dopo l'intervento presso gli enti competenti. Sarà eseguita infatti una Asseverazione di Progetto ed una Asseverazione di Fine Lavori, corredata di materiale fotografico georeferenziato e di tutte le indicazioni relative alla corrispondenza rispetto ai requisiti tecnici dell'intervento e della successiva dichiarazione asseverata del termine dei lavori con dichiarazione asseverata della esecuzione dei lavori a regola d’arte ed in coerenza con il progetto

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Anche le spese professionali sono detraibili e rientrano nel bonus, sarà il professionista, Architetto o Progettista Abilitato ad Elaborare e presentare la pratica sotto la sua responsabilità.

Contattaci per ulteriori ulteriori informazioni e per verificare i requisiti del bonus 75% per la tua situazione specifica.

Circolare 17/E del 2023 GUIDA
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITA'
DECRETO LEGGE 236 del 14 giugno 1989
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Meglio i serramenti in alluminio, in legno o in pvc?